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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3116 Proposta di legge Disciplina delle professioni a tutela della concorrenza e della salute del consumatore Presentata il 13 gennaio 2010

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3116

PROPOSTA DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
MAZZOCCHI, ANGELUCCI, MALGIERI, ARACRI
Disciplina delle professioni di estetista professionale, di onicotecnico
e di tecnico dell’abbronzatura artificiale, a tutela della concorrenza
e della salute del consumatore
Presentata il 13 gennaio 2010

CAPO II
ONICOTECNICO
ART. 11.
(Onicotecnico).
1. L’attività di onicotecnico consiste
nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali con
prodotti specifici a seconda della tecnica
utilizzata, con periodici interventi correttivi per formare unghie artificiali; è inoltre
consentita l’applicazione di unghie artificiali preformate, decorazioni e tutto ciò
che riguarda il trattamento di bellezza
delle mani e dei piedi. L’attività di onicotecnico comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo,
sulla superficie di unghie artificiali delle
mani e dei piedi e le successive lavorazione e colorazione delle stesse. L’attività
di onicotecnico viene eseguita con interventi manuali e meccanici e mediante l’uso
di prodotti con asciugatura ad aria o
fotoindurenti.
ART. 12.
(Istituzione dell’Elenco nazionale degli
onicotecnici).
1. È istituito l’Elenco nazionale degli
onicotecnici, presso il Collegio nazionale.
2. Il comitato esecutivo del Collegio
nazionale fissa il contributo obbligatorio
che gli iscritti sono tenuti a versare anAtti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 3116
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTInualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni
dell’Elenco nazionale degli onicotecnici.
3. L’iscrizione all’Elenco nazionale degli
onicotecnici è condizione necessaria per
l’esercizio dell’attività di onicotecnico.
ART. 13.
(Norme regolamentari).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, sono adottate le norme relative
all’iscrizione e alla cancellazione dall’Elenco di cui all’articolo 12.
ART. 14.
(Attività di onicotecnico).
1. L’attività di onicotecnico può essere
esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
2. Ai titolari dell’attività di onicotecnico, limitatamente alla vendita e alla
cessione di prodotti cosmetici inerenti al
trattamento e al mantenimento della bellezza delle mani e dei piedi, non si applicano le disposizioni relative alla disciplina del commercio al dettaglio, fatto
salvo quanto eventualmente previsto dalle
leggi regionali vigenti in materia.
3. Le imprese già autorizzate, ai sensi
della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla
vendita di prodotti cosmetici possono svolgere l’attività di onicotecnico a condizione
che si adeguino alle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo e a
quelle di cui agli articoli 15 e 16 della
presente legge per il conseguimento della
qualifica professionale.
ART. 15.
(Attività delle imprese di onicotecnica).
1. Le imprese che svolgono attività di
onicotecnico possono essere esercitate in
forma individuale o di società, previa iscriAtti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 3116
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTIzione dei titolari e dei dipendenti all’Elenco nazionale degli onicotecnici.
2. I locali nei quali è esercitata la
professione di onicotecnico devono rispettare i requisiti edilizi e igienico-sanitari
previsti dalle norme statali e regionali e
dai regolamenti comunali vigenti in materia.
ART. 16.
(Requisiti dell’attività di onicotecnico).
1. L’esercizio dell’attività di onicotecnico è subordinato al possesso dei seguenti
requisiti:
a) aver adempiuto all’obbligo di istruzione e formazione;
b) aver superato un corso regionale
di onicotecnico, comprendente 450 ore di
formazione con relativo superamento dell’esame finale teorico-pratico, e aver svolto
tre mesi di praticantato presso imprese di
onicotecnica, sotto il tutoraggio di un onicotecnico iscritto all’Elenco nazionale oppure aver svolto tre anni di attività lavorativa qualificata in qualità di onicotecnico
dipendente a tempo pieno presso un’impresa di onicotecnica regolarmente iscritta
all’Elenco nazionale, corredati da 200 ore
di teoria e dallo svolgimento di un esame
finale teorico-pratico, espletati dopo il
conseguimento dell’obbligo di istruzione e
formazione.
2. Lo svolgimento del periodo di praticantato è condizione essenziale per
l’iscrizione all’Elenco nazionale degli onicotecnici.
ART. 17.
(Programmi di formazione ed esame finale
teorico-pratico).
1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute, sono definiti
l’ordinamento didattico del corso di quaAtti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 3116
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTIlificazione di onicotecnico, nonché i contenuti dell’esame finale teorico-pratico e i
componenti della commissione di esame.
2. Le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico devono essere impartite da docenti e da professionisti nei
settori relativi alla materia insegnata.
3. Sono materie di insegnamento:
a) nozioni generali di anatomia
umana;
b) tecniche di ricostruzione in gel e in
acrilico;
c) decorazioni e applicazioni su gel e
acrilico;
d) dermatologia e malattie della pelle
e delle unghie;
e) nozioni generali di cosmetologia;
f) igiene e profilassi;
g) nozioni generali di fisica e di
chimica;
h) comunicazione;
i) etica professionale;
l) primo soccorso;
m) tutela dell’ambiente e sicurezza
sul lavoro;
n) chimica sui materiali d’uso;
o) legislazione di accesso alla professione;
p) marketing;
q) gestione delle risorse umane;
r) lingua inglese;
s) informatica;
t) diritto commerciale e societario;
u) diritto del lavoro e contratti;
v) manicure e pedicure;
z) accoglienza della clientela.
Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 3116
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI4. Le regioni organizzano l’esame finale
teorico-pratico di cui all’articolo 16, comma
1, lettera b), prevedendo le relative sessioni
dinanzi a commissioni composte da:
a) due docenti delle materie svolte;
b) un commissario interno;
c) un commissario esterno;
d) due rappresentanti del Collegio
nazionale;
e) due rappresentanti dell’Elenco nazionale degli onicotecnici.
5. Le regioni, per il conseguimento
della qualifica professionale di onicotecnico, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dell’esame finale
previsto dall’articolo 16, comma 1, lettera
b), anche presso scuole private, previa
approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.
6. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi
dello Stato e delle regioni alla data di
entrata in vigore della presente legge si
adeguano alle disposizioni dell’articolo 16
e del presente articolo.
7. I docenti che insegnano le materie di
cui al comma 3 devono essere professionisti titolati nelle materie di rispettiva
competenza; i docenti estetisti professionali devono essere regolarmente iscritti al
Collegio nazionale; i docenti delle materie
relative all’attività di onicotecnico devono
essere iscritti all’Elenco nazionale degli
onicotecnici.
ART. 18.
(Disposizione transitoria).
1. Agli onicotecnici che, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dimostrino di avere esercitato
presso un’impresa di onicotecnico o di estetica professionale in qualità di dipendente o
che dimostrino la titolarità di una partita
IVA inerente alla suddetta attività, è riconosciuta l’iscrizione diretta all’Elenco nazionale degli onicotecnici previo superamento
dell’esame finale teorico-pratico, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b)

Per leggere interamente la proposta di legge rivolta ad estetisti onicotecnici e tecnici dell’abbronzatura artificiale

Ancora non si sa effettivamente in quale parte d’Italia è rivolta questa proposta di legge e se è effettivamente entrata in vigore, infatti per ogni regione Italiana se si va a chiedere informazioni non si hanno risposte chiare  e dettagliate in merito.  In pratica e come ogni cosa in Italia non si capisce chiaramente e burocraticamente cosa fare!!!